Strutture ricettive all’aria aperta: nuove semplificazioni in materia paesaggistica e procedimentale

da | Feb 10, 2026 | News

La riforma verso la semplificazione amministrativa nel turismo open air

Il quadro normativo applicabile alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate) si arricchisce di importanti novità in tema di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla disciplina paesaggistica.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 gennaio scorso, ha infatti approvato lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di “Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al Decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31” volto alla semplificazione e alla sburocratizzazione del turismo all’aria aperta.

L’intervento normativo mira a ridurre i passaggi burocratici per il settore del turismo open air, intervenendo su due ambiti operativi di particolare rilevanza:
il posizionamento di case mobili, caravan e autocaravan;
la realizzazione o modifica di infrastrutture a rete e delle aree/piazzole attrezzate.

Di seguito, una lettura sistematica delle principali disposizioni.

Collocazione di case mobili, caravan e autocaravan

Lo schema di DPR chiarisce in modo espresso che, nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica riferita alle aree attrezzate, non è richiesta una ulteriore autorizzazione ogni qual volta che vengono posizionati caravan, case mobili o autocaravan all’interno di tali aree (anche da parte di terzi).
Si tratta di un chiarimento rilevante, volto a superare prassi applicative disomogenee che, in passato, avevano condotto a richieste autorizzative aggiuntive non sempre giustificate.

La semplificazione opera, tuttavia, nel rispetto di condizioni tecniche puntuali, che costituiscono il discrimine tra installazioni effettivamente mobili e manufatti di natura edilizia:
effettiva mobilità: i mezzi devono poter essere spostati e rimossi con mezzi ordinari, anche stagionalmente;
assenza di infissione stabile al suolo: non sono ammesse fondazioni, platee, opere murarie o ancoraggi strutturali permanenti;
collegamenti alle utenze rimovibili: gli allacci a reti elettriche, idriche e fognarie devono essere temporanei e facilmente disconnettibili, senza opere edilizie fisse.
Il rispetto di tali requisiti consente di ricondurre l’intervento nell’alveo delle attività già assentite sul piano paesaggistico.

Infrastrutture a rete e modifiche delle aree attrezzate

Il provvedimento introduce inoltre una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata per una serie di interventi tipici della gestione ordinaria delle strutture open air.
In particolare, rientrano nella procedura semplificata gli interventi finalizzati a:
• realizzare o adeguare infrastrutture a rete (utenze elettriche, idriche e fognarie);
• modificare il numero delle aree/piazzole attrezzate dotate di servizi;
• modificare la collocazione interna delle stesse aree attrezzate.

Il perimetro applicativo è chiaramente delimitato: non devono essere previste nuove costruzioni né incrementi della capacità ricettiva complessiva.
La semplificazione riguarda dunque operazioni di riassetto interno, quali l’aggiornamento impiantistico, la razionalizzazione delle piazzole o il loro riposizionamento per esigenze organizzative, di sicurezza o di miglior fruizione degli spazi.

Differenze tra procedura ordinaria e procedura semplificata

In presenza di vincolo paesaggistico, l’autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 resta necessaria per gli interventi non qualificabili come di lieve entità. La procedura ordinaria comporta un’istruttoria articolata, con il parere della Soprintendenza entro 45 giorni e tempi complessivi che, al netto di sospensioni, possono raggiungere circa 105 giorni.

La procedura semplificata, applicabile agli interventi elencati nell’Allegato B del DPR 31/2017, prevede invece:
• documentazione più snella (relazione paesaggistica semplificata);
• termini ridotti, con parere della Soprintendenza entro 20 giorni;
• conclusione del procedimento, in via generale, entro 60 giorni;
• specifici meccanismi di gestione dell’inerzia amministrativa, inclusi casi di silenzio-assenso.

I limiti che restano fermi

Le semplificazioni introdotte non eliminano la necessità di un’attenta verifica preliminare. In particolare:
• occorre accertare che l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata copra effettivamente le aree interessate dagli interventi;
• restano invariati gli obblighi in materia urbanistica, edilizia, SUAP, sicurezza e impiantistica, nonché il rispetto delle prescrizioni dei piani paesaggistici e degli strumenti locali;
• le condizioni di mobilità, non permanenza e rimovibilità degli allacci assumono un ruolo centrale nel qualificare l’intervento come semplificato.

Proroga degli adempimenti catastali: il Milleproroghe 2026

Accanto alle novità paesaggistiche, il cosiddetto Milleproroghe 2026 interviene anche sugli adempimenti catastali relativi alle strutture ricettive all’aria aperta.
In particolare, viene differito dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine per la presentazione:
• dell’aggiornamento della mappa catastale;
• dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati.

La proroga si inserisce nel nuovo regime di irrilevanza catastale degli allestimenti mobili di pernottamento (case mobili, maxi-caravan e strutture analoghe dotate di meccanismi di rotazione in funzione), che dal 1° gennaio 2025 non concorrono più alla determinazione diretta della rendita catastale.
Il rinvio consente agli operatori un margine temporale più ampio per adeguare correttamente la documentazione catastale alla nuova impostazione normativa.

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