Sicurezza antincendio in hotel

da | Lug 27, 2017 | News

Titoli abilitativi antincendio: come presentarli e quali rischi si corrono in caso di omissione

Tra le varie tecniche utilizzate spicca per semplicità ed efficacia la Fire Safety Engineering (FSE), una strategia in grado di ridurre i costi per l’adempimento dei titoli e che permette al cliente di tenere sotto controllo il procedere dei lavori avendo piena consapevolezza degli effetti che questi ultimi comportano, come ad esempio l’innalzamento del livello di sicurezza dell’intera struttura utilizzando al meglio le risorse disponibili.

Ma a cosa si va incontro in caso non vengano presentati i titoli abilitativi antincendio?

A tal proposito è possibile trovare alcuni procedimenti penali approdati in Cassazione che prevedono l’applicazione delle pene previste dall’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo n° 139 dell’8 marzo 2006 per i reati di omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività e dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendi.

Esaminando i suddetti procedimenti è possibile delineare un orientamento consolidato della Corte Suprema, che può essere riassunto nei seguenti due punti:

1) In caso di omessa presentazione dell’istanza di esame progetto e della SCIA:

Le sanzioni penali per omessa richiesta del rilascio del certificato prevenzione incendi trovano applicazione in tutti i casi di attività individuate nell’allegato I del regolamento anche per la mancata presentazione della SCIA senza alcuna distinzione per la categoria di appartenenza dell’attività. (Cass.Sez.III sentenza del 07/11/2015 n. 49169/2015)

2) In caso di omesso rinnovo periodico della conformità antincendi:

L’art. 20 del D.Lgs dell’8.3.2006 n.139 non contiene distinzioni tra la condotta di chi, per effetto di omessa richiesta alle competenti autorità amministrative, non abbia mai conseguito il certificato di prevenzione antincendi e quella di chi non abbia ottenuto il rinnovo del medesimo certificato alla scadenza del termine.
L’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre sia alla scadenza dell’efficacia del certificato originariamente rilasciato sia a seguito di intervenute modifiche o della struttura dei luoghi o delle quantità e qualità delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (Cass.Sez.III sentenza del 06/12/2017 n.3403 ).

Di seguito, il testo completo del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Art. 20:

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del Certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.

Vi rimandiamo all’articolo precedente dove spieghiamo che un approccio ingegneristico alla sicurezza è decisamente una scelta a vantaggio della struttura ricettiva quando l’approccio tradizionale è di difficile, complessa o costosa applicazione.

Potete segnalare il vostro interesse commentando questo articolo oppure contattandoci a info@hospitalityteam.it. Sarete in seguito contattati per fissare un incontro conoscitivo o un colloquio telefonico per farvi conoscere meglio il procedimento utilizzato della FSE.

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